Codice di condotta
Art. 23
La Falconeria consiste nel
catturare selvatici nel loro habitat naturale con l'ausilio di
falchi addestrati e in ogni altra attività che, partendo da questa
fondamentale premessa, sia svolta nel rispetto delle norme di questo
codice di condotta.
Art.24
Il tenere falchi alla stregua di
animali domestici non è falconeria. I falchi tuttavia possono
essere tenuti, purché da mani esperte, a scopo riproduttivo.
Falchi selvatici feriti o temporaneamente inabili, provenienti
dallo stato selvatico devono essere curati fino a che non
siano pronti ad essere nuovamente liberati. Chiunque curi i
falchi feriti deve dar conto agli organi regionali e
provinciali preposti alla tutela della fauna. E' ritenuto
profondamente immorale reinserire in natura falchi che non
abbiano integralmente recuperato le loro facoltà di volo e
presa.
Art.25
Le Associazioni e i loro
soci devono con tutti i mezzi sforzarsi di promuovere il
benessere, la tranquillità e la futura sopravvivenza dei
falchi selvatici in un mondo in cui lo sviluppo della società
moderna è sempre più sfavorevole al loro futuro.
Art. 26
Le Associazioni ed i loro
Soci sono obbligati, sia sotto il profilo legale che morale,
ad osservare le leggi e le abitudini sia del proprio Paese che
di quelli stranieri con i quali stabiliscono contatti, con
particolare riguardo al possesso, alla importazione ed alla
esportazione degli uccelli rapaci.
Art. 27
La riserva per la
riproduzione, necessaria alla sopravvivenza delle popolazioni
selvatiche sarà costituita dalla popolazione dei falchi non
addomesticati e, a causa delle attuali pressioni esercitate in
tutto il mondo sulle popolazioni dei falchi dal progressivo
degradarsi delle condizioni ambientali a loro consone, i soci
non devono acquistare falchi selvatici di nessuna specie.
Art. 28
Nessuno può detenere o
prendere falchi in contrasto con le norme dello Statuto, del
Regolamento Organico e del Codice di Condotta.
Art. 29
Bisogna fornire ai falchi un
idoneo ricovero e devono essere nutriti, addestrati ed
equipaggiati in maniera adeguata. Si consiglia di far volare i
falchi con i geti Aylmeri per migliorare le loro possibilità
di sopravvivenza in caso di smarrimento e di inanellarli con
anelli personali con i dati del Falconiere per facilitarne
l'identificazione e la restituzione in caso di ritrovamento.
Si deve fare ogni sforzo per ritrovare un falco smarrito e per
curarne uno ferito.
Art. 30
E' obbligatorio far volare i
falchi equipaggiati con appositi radio-trasmettitori.
Art. 31
Qualsiasi Associazione venga
invitata ad una manifestazione pubblica dovrà comunicano al
CFN anche telefonicamente al Presidente. L'Associazione
geograficamente più vicina ha diritto di partecipare alla
manifestazione come rappresentante ufficiale della FIF,
rispettando il presente Statuto e sottostando alle decisioni
del CFN. nel caso in cui l'Associazione sia impossibilitata a
presenziare la manifestazione sarà compito del CFN
sostituirla. L'Associazione che partecipi arbitrariamente ad
una manifestazione come FIF, senza comunicano al CFN, dovrà
nsponderne al CFN e ai probiviri.
Art. 32
Ogni e qualsiasi attività
pubblica svolta dai Soci e dalle Associazioni federate dovrà
essere segnalata per semplice scopo conoscitivo e statistico
alla segreteria della FIF.
Art. 33
I Soci iscritti alle
Associazioni federate che non siano titolari di allevamenti
autorizzati non possono commerciare falchi, cioè comprare,
vendere, affittare o dare a nolo e tantomeno fare esibizioni o
dimostrazioni per profitto.
Ciò non impedisce ai Falconieri
iscritti alle Associazioni federate di ricevere o
corrispondere un prezzo ragionevole per falchi da loro
allevati, che saranno volati conformemente a questo
codice.
Art.34
Il prezzo dei falchi
allevati in cattività dovrebbe essere un onesto indennizzo
delle spese di allevamento e comunque competere con i prezzi
di chi commercia traendo profitto . |