TITOLO VII
CODICE DI CONDOTTA

Art. 23


La Falconeria consiste nel catturare selvatici nel loro habitat naturale con l'ausilio di falchi addestrati e in ogni altra attività che, partendo da questa fondamentale premessa, sia svolta nel rispetto delle norme di questo codice di condotta.

Art.24

Il tenere falchi alla stregua di animali domestici non è falconeria. I falchi tuttavia possono essere tenuti, purché da mani esperte, a scopo riproduttivo. Falchi selvatici feriti o temporaneamente inabili, provenienti dallo stato selvatico devono essere curati fino a che non siano pronti ad essere nuovamente liberati. Chiunque curi i falchi feriti deve dar conto agli organi regionali e provinciali preposti alla tutela della fauna. E' ritenuto profondamente immorale reinserire in natura falchi che non abbiano integralmente recuperato le loro facoltà di volo e presa.

Art.25


Le Associazioni e i loro soci devono con tutti i mezzi sforzarsi di promuovere il benessere, la tranquillità e la futura sopravvivenza dei falchi selvatici in un mondo in cui lo sviluppo della società moderna è sempre più sfavorevole al loro futuro.


Art. 26


Le Associazioni ed i loro Soci sono obbligati, sia sotto il profilo legale che morale, ad osservare le leggi e le abitudini sia del proprio Paese che di quelli stranieri con i quali stabiliscono contatti, con particolare riguardo al possesso, alla importazione ed alla esportazione degli uccelli rapaci.

Art. 27


La riserva per la riproduzione, necessaria alla sopravvivenza delle popolazioni selvatiche sarà costituita dalla popolazione dei falchi non addomesticati e, a causa delle attuali pressioni esercitate in tutto il mondo sulle popolazioni dei falchi dal progressivo degradarsi delle condizioni ambientali a loro consone, i soci non devono acquistare falchi selvatici di nessuna specie.

Art. 28


Nessuno può detenere o prendere falchi in contrasto con le norme dello Statuto, del Regolamento Organico e del Codice di Condotta.

Art. 29


Bisogna fornire ai falchi un idoneo ricovero e devono essere nutriti, addestrati ed equipaggiati in maniera adeguata. Si consiglia di far volare i falchi con i geti Aylmeri per migliorare le loro possibilità di sopravvivenza in caso di smarrimento e di inanellarli con anelli personali con i dati del Falconiere per facilitarne l'identificazione e la restituzione in caso di ritrovamento. Si deve fare ogni sforzo per ritrovare un falco smarrito e per curarne uno ferito.

Art. 30


E' obbligatorio far volare i falchi equipaggiati con appositi radio-trasmettitori.

Art. 31


Qualsiasi Associazione venga invitata ad una manifestazione pubblica dovrà comunicano al CFN anche telefonicamente al Presidente. L'Associazione geograficamente più vicina ha diritto di partecipare alla manifestazione come rappresentante ufficiale della FIF, rispettando il presente Statuto e sottostando alle decisioni del CFN. nel caso in cui l'Associazione sia impossibilitata a presenziare la manifestazione sarà compito del CFN sostituirla. L'Associazione che partecipi arbitrariamente ad una manifestazione come FIF, senza comunicano al CFN, dovrà nsponderne al CFN e ai probiviri.

Art. 32


Ogni e qualsiasi attività pubblica svolta dai Soci e dalle Associazioni federate dovrà essere segnalata per semplice scopo conoscitivo e statistico alla segreteria della FIF.


Art. 33


I Soci iscritti alle Associazioni federate che non siano titolari di allevamenti autorizzati non possono commerciare falchi, cioè comprare, vendere, affittare o dare a nolo e tantomeno fare esibizioni o dimostrazioni per profitto.
Ciò non impedisce ai Falconieri iscritti alle Associazioni federate di ricevere o corrispondere un prezzo ragionevole per falchi da loro allevati, che saranno volati conformemente a questo codice.

Art.34


Il prezzo dei falchi allevati in cattività dovrebbe essere un onesto indennizzo delle spese di allevamento e comunque competere con i prezzi di chi commercia traendo profitto.