Il tenere falchi
alla stregua di animali domestici non è falconeria.
I falchi tuttavia possono essere tenuti, purché da
mani esperte, a scopo riproduttivo. Falchi selvatici feriti
o temporaneamente inabili, provenienti dallo stato selvatico
devono essere curati fino a che non siano pronti ad essere
nuovamente liberati. Chiunque curi i falchi feriti deve dar
conto agli organi regionali e provinciali preposti alla tutela
della fauna. E' ritenuto profondamente immorale reinserire
in natura falchi che non abbiano integralmente recuperato
le loro facoltà di volo e presa.
Art.25
Le Associazioni e i loro soci devono con tutti i mezzi sforzarsi
di promuovere il benessere, la tranquillità e la futura
sopravvivenza dei falchi selvatici in un mondo in cui lo sviluppo
della società moderna è sempre più sfavorevole
al loro futuro.
Art. 26
Le Associazioni ed i loro Soci sono obbligati, sia sotto il
profilo legale che morale, ad osservare le leggi e le abitudini
sia del proprio Paese che di quelli stranieri con i quali
stabiliscono contatti, con particolare riguardo al possesso,
alla importazione ed alla esportazione degli uccelli rapaci.
Art. 27
La riserva per la riproduzione, necessaria alla sopravvivenza
delle popolazioni selvatiche sarà costituita dalla
popolazione dei falchi non addomesticati e, a causa delle
attuali pressioni esercitate in tutto il mondo sulle popolazioni
dei falchi dal progressivo degradarsi delle condizioni ambientali
a loro consone, i soci non devono acquistare falchi selvatici
di nessuna specie.
Art. 28
Nessuno può detenere o prendere falchi in contrasto
con le norme dello Statuto, del Regolamento Organico e del
Codice di Condotta.
Art. 29
Bisogna fornire ai falchi un idoneo ricovero e devono essere
nutriti, addestrati ed equipaggiati in maniera adeguata. Si
consiglia di far volare i falchi con i geti Aylmeri per migliorare
le loro possibilità di sopravvivenza in caso di smarrimento
e di inanellarli con anelli personali con i dati del Falconiere
per facilitarne l'identificazione e la restituzione in caso
di ritrovamento. Si deve fare ogni sforzo per ritrovare un
falco smarrito e per curarne uno ferito.
Art. 30
E' obbligatorio far volare i falchi equipaggiati con appositi
radio-trasmettitori.
Art. 31
Qualsiasi Associazione venga invitata ad una manifestazione
pubblica dovrà comunicano al CFN anche telefonicamente
al Presidente. L'Associazione geograficamente più vicina
ha diritto di partecipare alla manifestazione come rappresentante
ufficiale della FIF, rispettando il presente Statuto e sottostando
alle decisioni del CFN. nel caso in cui l'Associazione sia
impossibilitata a presenziare la manifestazione sarà
compito del CFN sostituirla. L'Associazione che partecipi
arbitrariamente ad una manifestazione come FIF, senza comunicano
al CFN, dovrà nsponderne al CFN e ai probiviri.
Art. 32
Ogni e qualsiasi attività pubblica svolta dai Soci
e dalle Associazioni federate dovrà essere segnalata
per semplice scopo conoscitivo e statistico alla segreteria
della FIF.
Art. 33
I Soci iscritti alle Associazioni federate che non siano titolari
di allevamenti autorizzati non possono commerciare falchi,
cioè comprare, vendere, affittare o dare a nolo e tantomeno
fare esibizioni o dimostrazioni per profitto.
Ciò non impedisce ai Falconieri iscritti alle Associazioni
federate di ricevere o corrispondere un prezzo ragionevole
per falchi da loro allevati, che saranno volati conformemente
a questo codice.
Art.34
Il prezzo dei falchi allevati in cattività dovrebbe
essere un onesto indennizzo delle spese di allevamento e comunque
competere con i prezzi di chi commercia traendo profitto.
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